
Statuto
Statuto dell’associazione GIA (Giocare Insieme in Amicizia)
Art. 1
Costituzione e denominazione
Viene costituita l’associazione Gio.I.A. (Giocare Insieme in Amicizia) che ha lo scopo di contribuire a migliorare la condizione delle persone giovani interessate da problemi di varia natura, attraverso lo svolgimento di attività sportive che abbiano finalità ricreative di reintegro e socializzazione. L’associazione non ha scopi di lucro, è apolitica, ha durata illimitata nel tempo, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci.
Art 2
Sede
La sede dell’associazione è in Roma ………
L’Assemblea dei soci fondatori potrà istituire eventuali altre sedi sia in Italia che all’estero.
Art. 3
Principi ispiratori e finalità dell’associazione
L’Associazione Gio.I.A. persegue i seguenti scopi a favore dei giovani che hanno problemi di varia natura:
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organizza e svolge attività ricreative che si basano sulle attività motorie, mediante specifici programmi;
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partecipa e prepara eventi che favoriscono la socializzazione e l’amicizia;
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ricerca il coinvolgimento nelle attività dell’associazione in tutte le forme possibili, delle famiglie che abbiano giovani figli con problemi di varia natura;
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l’organizzazione di occasioni di incontro con artisti e personalità dello sport;
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la ricerca della collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e società con le quali si possano condividere attività comuni aderenti agli scopi statutari;
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organizza attività che riguardino la natura ed il rispetto dell’ambiente, anche attraverso visite guidate e ricreative;
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la partecipazione a corsi, e seminari rispondenti alle finalità dell’associazione;
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attività di studio e di ricerca anche attraverso la partecipazione e l’organizzazione di convegni, seminari e pubblicistica.
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Organizza attività anche per la ricerca di sostegno economico.
Art.4
Iscrizioni e contributi di iscrizione
I soci fondatori sono le persone fisiche che si iscrivono all’associazione entro un mese dalla sua costituzione e pagano la rispettiva quota annuale di adesione.
Per i soci ordinari la domanda di iscrizione viene sottoposta ai componenti del direttivo. Il direttivo, fissa la quota di iscrizione annuale ed in base ad esigenze straordinarie, può proporre all’assemblea il pagamento di una quota suppletiva.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione venga accettata, essa diviene operativa una volta definite tutte le relative procedure, compreso il pagamento del contributo della quota annuale.
Art. 5
Diritti e doveri degli iscritti
Gli iscritti non possono svolgere attività che siano in contrasto con quelle dell’associazione. Le dimissioni degli iscritti devono essere inviate a mezzo raccomandata o per email, sei mesi prima della fine dell’anno solare.
Art. 6
Sanzioni
Nel caso di inadempienza, la giunta di presidenza può assumere le seguenti decisioni:
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richiamo scritto;
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sospensione anche da singoli organismi;
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sospensione o rimozione da incarichi esterni;
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decadenza temporale;
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espulsione.
Art. 7
Decadenza da socio
Il rapporto di adesione decade per i seguenti motivi:
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a)in base quanto previsto al precedente articolo 6;
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b)a causa dimissioni di cui all’articolo 5;
Con la risoluzione del rapporto di adesione, l’iscritto cessa da ogni legame con l’associazione e perde la titolarità delle eventuali cariche sociali ricoperte. Il soggetto che decade dal rapporto di adesione, è comunque tenuto al pagamento dei contributi di iscrizione per l’esercizio corrente se le dimissioni non avvengono entro i termini previsti dallo statuto.
Art. 8
Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è così composto:
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contributi delle quote annuali;
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contributi straordinari;
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contributi da soggetti pubblici e privati;
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donazioni e lasciti.
Art.9
Mezzi finanziari
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico annuale, vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
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dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dalla giunta di Presidenza;
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dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Presidente potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione e ne da comunicazione al Consiglio direttivo;
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da iniziative culturali, sportive e promozionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione.
Art. 10
Esercizio sociale e bilanci
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell'anno deve essere predisposto il preventivo e redatto il bilancio consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all'Assemblea.
Se il bilancio complessivo annuale supera i 15.000,00€, viene sottoposto a certificazione da parte di un Revisore contabile.
Art. 11
Organi
Gli organi dell’associazione sono i seguenti:
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l’Assemblea;
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il Presidente;
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Direttivo.
Art. 12
Assemblea
All’Assemblea sono devoluti i seguenti compiti:
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a)elegge il Presidente;
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b)nomina l’eventuale Segretario Generale proposto dalla giunta di Presidenza;
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c)elegge i componenti del Consiglio Direttivo,
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d)approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
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e)modifica lo statuto su proposta del Presidente;
-
delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Assemblea: composizione
L’Assemblea è composta dagli iscritti in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Ogni iscritto in assemblea ha diritto ad un voto e può essere rappresentato da un suo delegato. In sede di costituzione dell’assemblea, su indicazione del Direttivo, viene eletto il Presidente che dura in carica tre anni.
Art. 14
Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni
L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale:
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in via ordinaria, una volta l’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
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in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli iscritti, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni a esso affidate.
La richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, a mezzo fax o posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a otto giorni.
Nell’avviso saranno indicati il giorno e l’ora della riunione, in prima e seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno dei lavori. La seconda convocazione dovrà essere prevista entro sette giorni dalla data della prima. Il destinatario si intende correttamente convocato con la spedizione dell’avviso, anche attraverso posta elettronica.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti iscritti che dispongano almeno della metà dei voti calcolati secondo il criterio dell’art.12. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci e tuttavia.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o di impedimento, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.
Lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e le sue deliberazioni vengono sintetizzate in verbali redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e da chi presiede l’Assemblea. Funge da segretario la persona designata dall’Assemblea.
Detti verbali rimarranno a disposizione dei soci nei periodi intercorrenti tra le varie Assemblee e saranno approvati in quella immediatamente successiva all’Assemblea corrispondente.
Art. 15
Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono devoluti i seguenti compiti:
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delibera le direttive per eventuali accordi di carattere generale o tecnico-economico;
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delibera le direttive generali per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
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si propone garante e controlla i risultati delle direttive dell'Assemblea;
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approva il preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;
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delibera sull’accoglimento delle domande di adesione, attraverso anche decisione per email espressa dai suoi rappresentanti;
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formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello statuto su proposta del Presidente;
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su proposta del Presidente delibera o modifica norme regolamentari per l'applicazione dello statuto;
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elegge, revoca e designa i rappresentanti esterni dell’associazione;
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approva, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’associazione;
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esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto.
Art. 16
Consiglio Direttivo: composizione
Sono componenti del Consiglio Direttivo:
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a)il Presidente;
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b)i rappresentanti dei soci fondatori e degli iscritti;
Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 componenti, di cui almeno tre sono soci fondatori. In caso di variazione del numero dei componenti, il consiglio direttivo deve sempre mantenere le stesse proporzioni tra soci fondatori e soci ordinari.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria. Essi sono rieleggibili per un massimo di due mandati.
In sede di nomina l’Assemblea designa due componenti del Consiglio Direttivo aventi il compito vigilare sull'andamento della gestione dell’associazione.
Art. 17
Consiglio Direttivo: riunioni e deliberazioni
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a mezzo fax o posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Il destinatario si intende correttamente convocato con la spedizione dell’avviso. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente anziano.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Lo svolgimento dei lavori e le deliberazioni del Consiglio Direttivo constano da verbali redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e da chi presiede. Funge da segretario altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.
Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
Art. 19
Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome del candidato da proporre all’Assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni e non può durare in carica per oltre tre mandati consecutivi. Dalla costituzione dell’associazione i primi due mandati di presidente saranno ricoperti dalla stessa persona.
Il presidente provvede al funzionamento e gestione dell’associazione
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori per le liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto .
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio Direttivo e può delegare a singoli componenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal componente anziano del direttivo.
Venendo a mancare il Presidente, rispettando le procedure di cui sopra, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 20
Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello statuto, sempre nel rispetto di cui all’articolo 14, sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
In casi particolari, il Presidente può sottoporre mediante referendum tra i soci, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.
Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 21
Controversie - Scioglimento dell’associazione
Per ogni eventuale controversia, il delegato dei Padri… interviene per la relativa ricomposizione.
A seguire il Presidente può costituire uno specifico gruppo di lavoro ai fini della risoluzione delle liti che dovessero insorgere.
La risoluzione delle controversie a carattere economico, aventi per oggetto i contributi associativi o altri contributi, comunque denominati, deliberati dagli organi interni, sono portati all’attenzione del direttivo per le relative deliberazioni.
Per ogni controversia, svolta un tentativo di conciliazione bonaria, è tuttavia competente il foro di Roma.
Art. 22
Disposizioni finali
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.